Informazione, sorella minore della formazione?

Nel corso degli anni, particolare enfasi, è sempre stata riservata al tema della FORMAZIONE. Ben conosciamo il percorso che, dal 2011, ha portato ad una definizione sempre più puntuale dei contenuti e delle modalità di erogazione dei corsi di formazione, tanto da raggiungere forse un’eccessiva esasperazione.

Altrettanta precisione normativa non è stata riservata, invece, al tema dell’INFORMAZIONE considerata, erroneamente, figlia minore della formazione o, peggio ancora, obbligo adempiuto dalla formazione.

Iniziamo definendo bene qual è la differenza tra formazione e informazione, partendo dalle loro definizioni (D.Lgs. 81/2008 art. 2):

  1. «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
  2. «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

Le definizioni sopra riportate sono anche lo strumento essenziale alla comprensione di alcune scelte normative proprie in ambito di formazione. Alla luce degli Accordi Stato Regioni sulla formazione, della validità della formazione e delle equipollenze, ne deriva che la formazione è principalmente un processo con il quale fornire ai lavoratori non le competenze stesse, ma gli strumenti per acquisirle.

Ovvero, l’obiettivo della formazione non è insegnare al lavoratore come si fa un mestiere ma dargli gli strumenti conoscitivi, nel caso specifico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, per comprendere le informazioni e istruzioni che riceverà in fase di addestramento, affiancamento ecc.

Questo approccio permette anche di capire perché il processo formativo obbligatorio è stato affidato a docenti qualificati togliendolo, sostanzialmente, alle figure interne che sarebbero state maggiormente in grado di trasmettere le indicazioni operative.

Da questa definizione, però, nasce anche un problema: se l’azienda si è limitata alla sola attuazione degli obblighi normativi, i lavoratori possiedono gli elementi conoscitivi specifici necessari a mettere in pratica le nozioni ricevute? Probabilmente no, in quanto manca il secondo passaggio: l’informazione e l’addestramento.

Ma cosa sarebbe allora l’informazione?

Il D.Lgs. 81/2008, come abbiamo visto sopra, la definisce come il COMPLESSO delle attività dirette a fornire CONOSCENZE utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

Quanto sopra, viene esplicitato all’articolo 36.

Articolo 36 – Informazione ai lavoratori

  1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
    a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
    b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
    c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
    d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
  2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
    a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
    b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
    c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
  3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.
  4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

In sostanza, l’informazione rappresenta un insieme di strumenti che l’azienda mette in campo per trasmettere vere e proprie conoscenze. Se la formazione mi ha dato gli strumenti per comprendere, l’informazione mi fornisce la conoscenza. Io sarò in grado di comprendere l’informazione solo nel caso in cui la formazione abbia trasmesso quegli elementi essenziali per decriptare le informazioni che mi verranno trasmesse.

Quali sono le informazioni da trasmettere?

  1. i rischi connessi all’attività: ogni lavoratore deve ricevere le informazioni circa i rischi presenti in azienda. Non è la ripetizione della formazione specifica: esempio Rumore, durante la formazione specifica mi verrà spiegato in che modo agisce il rumore sul mio corpo e quali sono gli effetti in base ai livelli di esposizione. Ora, per ogni lavoratore, bisognerà informarlo di qual è il suo livello e, di conseguenza, i suoi obblighi e diritti. Infine, dovremo informarlo di quali sono le situazioni più pericolose per quanto concerne il rumore;
  2. le procedure di emergenza: anche in questo caso, la formazione specifica avrà indicato tutti gli elementi di base sulla gestione delle emergenze ma sarà necessario integrarle con le procedure aziendali. Ad esempio: come togliere corrente o dove si trova il punto di raccolta;
  3. i membri della squadra di emergenza: quasi sicuramente, salvo casi particolari, in occasione della formazione specifica, il docente (spesso un esterno) non avrà fornito ai partecipanti i nomi dei membri delle squadre. Nessun problema, non è materia della formazione, ma dell’informazione;
  4. i nominativi dell’RSPP e ASPP: come per il punto C, la formazione generale mi avrà spiegato quali sono i compiti del SPP ma non mi avrà detto chi sono gli RSPP e ASPP e, comuqnue, questo è un dato oggetto di aggiornamenti;
  5. i pericoli connessi all’uso degli agenti chimici: analogamente, mi avranno spiegato molto bene le frasi di pericolo, le vie di esposizione ecc. ma difficilmente il docente della specifica si sarà soffermato a dirmi quali sono i pericoli per ogni agente chimico a cui sono esposto;
  6. le misure di prevenzione e protezione adottate: anche in questo caso, io lavoratore devo essere informato di quali sono le misure adottate al fine di comprenderle e prestarvi attenzione.

Come si può adempiere all’obbligo di informazione?

A differenza della formazione, per quanto concerne l’informazione non sono state indicate dalla normativa specifiche modalità di attuazione dell’obbligo. Questo ha determinato, una minore attenzione al tema quasi si stessero aspettando decreti attuativi, in verità non previsti in materia.

L’azienda deve, allora, decidere le modalità di erogazione dell’informazione. Modalità al plurale poprio perchè si parla di COMPLESSO di attività e non solo un processo lineare.

Vediamo quali strumenti utilizzare:

  1. lo strumento iniziale è sicuramente il fascicolo informativo ovvero un documento nel quale viene riportata la maggior parte degli elementi obbligatori previsti all’articolo 36. Sarà un documento corposo ma denso di informazioni. Lato positivo: può riportare un numero importante di informazioni, è facile da erogare, il lavoratore può portarsi a casa qualcosa da leggere. Lato negativo: scarsa trasmissione delle informazioni a causa anche della mole del documento;
  2. la cartellonistica: la segnaletica, sia quella prevista dalla legge, sia la cartellonistica che l’azienda decide di adottare, sono strumenti essenziali alla trasmissione delle informazioni lì dove servono. Lato positivo: riporta le informazioni dove servono. Lato negativo: trasferisce poche informazioni, quindi devono essere scelte con cura;
  3. le procedure operative: la predisposizione di procedure e istruzioni, e la loro consegna, sono strumenti essenziali di informazione su elementi operativi specifici. Lato positivo: molto mirati e particolareggiati. Lato negativo: i loro contenuti, se non periodicamente forniti, possono essere dimenticati;
  4. gli avvisi: la trasmissione di avvisi specifici, magari a seguito di eventi incidentali, sono strumenti molto importanti in quanto “cavalcano” una particolare situazione.

Come vedete, tutti gli strumenti sopra riportati hanno dei lati positivi e dei lati negativi. L’unico modo di ottenere un’efficace informazione è adottare tutti gli elementi necessari anche attraverso un’analisi per scegliere quelli più adatti.

Perchè usare AimSafe per l’informazione

All’interno di AimSafe abbiamo implementato la generazione automatica dei fascicoli informativi. L’utente Premium, predisponendo il DVR, genera in automatico anche il fascicolo informativo.

Per ogni scheda di valutazione, l’utente può modificare le c.d. Prescrizioni, ovvero le modalità di utilizzo di un’attrezzatura, di comportamento o di svolgimento di una determinata attività. AimSafe, per ogni mansione, predisporrà un fascicolo informativo che riporta le prescrizioni inserite in base alle schede di valutazione assegnate alle singole mansioni.

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Analogamente, AimSafe personalizzerà automaticamente il fascicolo con l’indicazione dei nominativi di Datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, ASPP, Medici competenti, RLS, incaricati antincendio e incaricati del primo soccorso.

Per i rischi specifici (rumore, vibrazioni, chimico, stress ecc.) AimSafe fornisce, al termine delle schede informative, il risultato specifico della valutazione di quel rischio.

Per quanto concerne le lavoratrici in gravidanza, AimSafe riporta i paragrafi inseriti nel DVR, evitando così discrepanze tra i due documenti.

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