Attrezzature aziendali: l’obbligo di tenuta del registro dei controlli

L’articolo 71 comma 4 lettera b, prevede che “siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto”.

Questa previsione, richiede che il datore di lavoro istituisca e mantenga aggiornato un registro su cui vengano annotati i controlli sulle attrezzature, come minimo, quelli obbligatori per legge.

Tipologie di controlli e manutenzioni

Prima di tutto, dobbiamo fornire alcune definizioni:

  1. Manutenzione periodica: sono tutti quegli interventi, previsti dal produttore, per mantenere in efficienza una determinata attrezzatura, impianto, dispositivo;
  2. Manutenzione straordinaria: sono gli interventi di riparazione messi in atto a seguito di un evento specifico che può aver danneggiato un elemento o parte di esso;
  3. Sorveglianza: l’art. 20 comma 2 lettera prevede che il lavoratore che rilevi una condizione di eventuale pericolo, la segnali immediatamente al datore di lavoro al dirigente o al preposto. Si attua in continuo durante la propria attività di lavoro. Nel caso degli impianti e attrezzature antincendio, alla sorveglianza corrispondono controlli interni visivi;
  4. Controllo: sono interventi finalizzati a verificare la corretta funzionalità. A differenza della sorveglianza, il controllo prevede una determinata periodicità e che questo venga eseguito in un determinato momento. Serve, in particolare, per individuare eventuali malfunzionamenti di dispositivi di sicurezza, quali i microinterruttori o i pulsanti di emergenza, che non sarebbero altrimenti rilevabili durante la normale attività di lavoro;
  5. Verifica: sono gli interventi svolti da ente terzo, volti a verificare che un determinato dispositivo o attrezzatura abbia caratteristiche di sicurezza adeguate.

I controlli obbligatori previsti per legge

Vediamo, di seguito, quelli che sono, in base al D.Lgs. 81/2008, i controlli obbligatori che, quindi, determinano l’obbligo del registro:

  1. Impianti e dispositivi di sicurezza (art. 64 comma 1 lettera e): sebbene non si parli di attrezzature, è importante citare questo articolo proprio per capire al meglio a cosa servano i controlli sui dispositivi di sicurezza. Prendiamo, ad esempio, le luci di emergenza: come faccio a sapere se funzionano o meno? L’unico modo è provandole, ovvero simulando la condizione che ne determina l’azionamento. E’ il classico caso dei dispositivi di sicurezza, dove a comandare non è l’affidabilità (per quanto tempo un determinato dispositivo funziona), ma la disponibilità (qual è la probabilità che il dispositivo funzioni quando mi serve). In questi casi, il controllo vuole essere un’attività, determinata nel tempo, finalizzata a verificare che un determinato dispositivo funzioni;
  2. Attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione (art. 71 comma 8 lettera a): in questa categoria rientrano attrezzature quali i carriponte, paranchi, gru a torre ecc. la cui sicurezza, è determinata in maniera decisiva dalle modalità di installazione. Anche in questo caso, non posso essere sicuro della corretta funzionalità dell’attrezzatura fino a quando non ho attuato una serie di controlli che dovrò annotare. Potremmo parlare di collaudo;
  3. Attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origini a situazioni pericolose (art. 71 comma 8 lettera b): se ho un’attrezzatura che è sicura fin quando è in buono stato, devo adottare un protocollo di controllo, con annessa registrazione, finalizzato a verificare che lo stato della stessa attrezzatura rimanga all’interno di parametri di corretto funzionamento. In questo caso, la lettera b prevede due tipi di controlli: controlli periodici e controlli straordinari, questi ultimi, da effettuare in occasione di eventi eccezionali;
  4. Impianti elettrici e protezione dai fulmini (art. 86 comma 1): oltre alla verifica periodica della messa a terra e dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, il datore di lavoro deve definire e attuare un piano di controllo degli impianti elettrici e di protezione dai fulmini. In assenza di decreto specifico (comma 2) si applicano le norme tecniche. Come per le attrezzature, anche in questo caso, è obbligatoria la registrazione e la messa a disposizione delle autorità (comma 3);
  5. Impianti e attrezzature antincendio (D.M. 10/03/1998, allegato IV punto 4.1.3): anche in questo caso non parliamo di attrezzature nel senso stretto del termine, ma, in questo particolare ambito, il controllo è di grande importanza. Il controllo comprende sicuramente il famoso controllo semestrale ma può prevedere anche controlli interni per lo più visivi come previsto, ad esempio, nella norma UNI 9994-1:2013 punto 4.4.;
  6. Apprestamenti, attrezzature di lavoro, impianti e dispositivi nei cantieri temporanei e mobili (art. 95 comma 1 lettera d): finalizzati ad eliminare eventuali difetti che possono indurre pericoli. Come previsto per le attrezzature di cui al punto 2, nei cantieri temporanei e mobili utilizzo attrezzature che porto sul posto; non possono non effettuare controlli volti ad individuare eventuali condizioni legate all’ambiente di lavoro o al luogo di installazione (in piano, di portata sufficiente ecc.) che potrebbero indurre dei pericoli;
  7. Impianti di areazione e condizionamento (allegato IV punto 1.9.1.4): il controllo degli impianti aeraulici risulta molto importante al fine di ridurre i rischi legati a cattiva resa o rischi biologici. La pulizia, sanificazione ecc. sono strumenti essenziali e il controllo della loro efficacia è importantissimo;
  8. Funi e catene (allegato VI punto 3.1.2): le funi e le catene devono essere controllate ogni tre mesi, a meno di diversa indicazione del produttore. Questo si applica anche alle funi e catene inserite all’interno di macchinari quali carrelli elevatori, carriponte, paranchi ecc.;
  9. Attrezzature per il sollevamento delle persone non previste a tal fine (allegato VI punto 3.1.4): quando per sollevare persone, in condizioni straordinarie, si usano attrezzature non previste a tal fine (es. ceste per carrelli elevatori), si devono adottare specifici controlli prima del loro utilizzo; anche in questo caso, vi è un obbligo di registrazione di questi controlli;
  10. DPI (allegato VIII): l’allegato specifica che, per ridurre il rischio di “protezione inadeguata”, si provveda ad effettuare “controlli regolari” sui dispositivi di protezione individuale.

Per le attrezzature di cui ai punti 2 e 3, sono, inoltre previste queste indicazioni che si ritiene siano valide per qualsiasi controllo di cui ai punti precedenti:

  1. I controlli devono essere effettuati da persona competente;
  2. I risultati dei controlli devono essere annotati e conservati per almeno 3 anni;
  3. Se un’attrezzatura viene usata fuori della sede di lavoro, la stessa deve essere accompagnata dal risultato dell’ultimo controllo;

Uno strumento per semplificare la gestione

Al fine di permettere una corretta gestione delle manutenzione, controlli e verifiche su attrezzature, dispositivi e impianti, AimSafe ha reso disponibile l’“abbonamento Attrezzature”, che permette all’utente di definire dei protocolli di manutenzione e controllo delle attrezzature e registrare le relative attività azienda per azienda.

Tra le funzionalità disponibili con l’abbonamento, vengono già proposte delle schede preconfezionate che l’utente può decidere di usare integralmente, modificare, oppure creare ex novo.

L’uso del funzionalità dell’abbonamento permette alle aziende di ridurre il peso degli adempimenti relativi ai controlli in quanto:

  1. Scadenze: il sistema avverte l’utente delle scadenze prossime nelle manutenzioni e controlli;
  2. Conservazione: tutti i controlli effettuati sono richiamabili e conservati sul cloud per permettere di adempiere all’obbligo di tenuta per tre anni;
  3. Condivisione: permette a più soggetti, anche esterni, di usare la piattaforma creando uno spazio condiviso di lavoro per permettere un controllo dall’alto delle attività di manutenzione e controllo;
  4. Accesso: essendo in cloud, i risultati dei controlli sono sempre disponibili, anche da cellulare, senza bisogno di dover accompagnare un’attrezzatura con la schede relativa all’ultimo controllo.

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