La gestione delle attività in appalto rappresenta uno dei temi più complessi e attuali in merito alla gestione della salute e sicurezza dei lavoratori nelle aziende.
Il D.Lgs. 81/2008, in assoluta continuità con il D.Lgs. 626/94, si occupa in modo specifico di tale problematica e, nell’articolo 26, stabilisce che:
- il datore di lavoro COMMITTENTE deve informare le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro ed effettuare la verifica di idoneità tecnico professionale;
- il datore di lavoro COMMITTENTE e i datori di lavoro APPALTATORI e SUBAPPALTATORI, devono cooperare e collaborare all’individuazione e attuazione delle misure finalizzate alla riduzione dei rischi da interferenza.
L’attività svolta nel punto 2 viene formalizzata tramite il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), un documento i cui contenuti sono chiaramente definiti a livello normativo.
Decisamente più complesse sono le attività da svolgere per assolvere alla verifica tecnico professionale.
Proviamo ad elencare i relativi obblighi e ad individuare strumenti adeguati per assolverli.
La verifica dell’idoneità tecnico-professionale
Art. 89 comma 1 lettera l – idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.
Questa definizione ci aiuta ad elencare le attività da svolgere e, in particolare, essa sancisce che il committente è tenuto a valutare se l’impresa o il lavoratore autonomo individuato disponga:
- dei necessari strumenti materiali utili a svolgere il lavoro assegnato;
- di competenze ed esperienza adeguati ai propri compiti;
- delle eventuali abilitazioni necessarie allo svolgimento dell’attività richiesta.
Le verifiche elencate vengono svolte, almeno inizialmente, a livello documentale, assicurandosi che il fornitore fornisca, come minimo, la documentazione di seguito riportata.
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
art. 26 comma 1 lettera a punto 1: acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
il documento ci serve, in particolare, per verificare che all’interno dell’oggetto sociale sia riportata l’attività oggetto dell’appalto; - Autocertificazione di possesso dei requisiti
art. 26 comma 1 lettera a punto 2: acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445
a cui aggiungere la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi; - Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)
art. 90 comma 9 lettera a: verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII
Il documento, rilasciato da INPS, INAIL e, quando applicabile, Cassa Edile, permette di ottenere indicazione circa la corretta posizione dell’impresa e lavoratore autonomo, rispetto agli obblighi contributivi e previdenziali dei lavoratori assunti. Questo è un documento essenziale per ridurre i rischi legati alla responsabilità solidale del committente; - Documento di valutazione dei rischi
Allegato XVII
Riportato come obbligo di produzione all’interno del succitato allegato XVII, quindi obbligatorio solo per cantieri temporanei e mobili, può servire per capire se un’azienda ha nominato tutte le figure necessarie e per valutare il livello di dettaglio della sua valutazione.
ATTENZIONE: al momento dell’acquisizione di questo documento l’appalto non è ancora stato assegnato ma stiamo verificando di quali aziende considerare il relativo preventivo. Non, risulta, pertanto, possibile richiedere documenti specifici sui rischi dell’appalto; - Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
Allegato XVII
In questo caso, è importante capire la tipologia del lavoro e l’entità dei rischi associati. Lo stesso D.Lgs. 81/2008, permette l’autocertificazione a meno che non si tratti di un cantiere temporaneo e mobile con rischi specifici (es. lavori in quota). La documentazione può essere copia del libretto di un ponteggio, del manuale di uso e manutenzione di un trabattello su ruote ecc.; - Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
Allegato XVII
La dotazione dei DPI, solitamente inserita nel DVR per le imprese, può risultare utile per capire se l’azienda o il lavoratore autonomo hanno individuato le misure di protezione più adatte per affrontare i propri rischi specifici. Dalla dotazione dei DPI discendono alcuni obblighi di addestramento; - Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti
Allegato XVII
L’obbligo di richiedere gli attestati di formazione e visite mediche è previsto solo nel caso di affidamento di lavori ad autonomi e solo per corsi di formazione (es. Accordo Stato Regioni 22/02/2012) o rischi che ricadono non solo sui lavoratori (art. 2 comma 1 lettera a) categoria a cui, salvo subordinazione, non appartengono i lavoratori autonomi; - Assicurazione responsabilità civile
Lo aggiungiamo noi!
Visto quanto previsto all’articolo 26 comma 4: […] l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. In sostanza, in caso di mancato indennizzo di un danno o in caso di mancato riconoscimento di un danno aggiuntivo, il lavoratore ha la facoltà di richiedere risarcimento sia al proprio titolare che ai datori di lavoro appaltatori e committenti. La presenza di un’assicurazione che copra tali richieste è una misura di protezione contro eventuali richieste di risarcimento fatte dal lavoratore.
Autocertificazione
L’art. 90 comma 9 lettera a prevede che, salvo cantieri di entità superiore a 200 uomini*giorno o rischi specifici di cui all’allegato XI, la verifica di idoneità tecnico professionale può essere ottenuta attraverso la produzione del Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, accompagnato dall’autocertificazione di possesso degli altri requisiti. La Committenza potrà decidere se avvalersi di questo sconto nella richiesta di documentazione o meno.
Imprese/Lavoratori autonomi
L’allegato XVII prevede l’obbligo di richiesta dei documenti di cui al punto 5, 6 e 7 solo ai lavoratori autonomi, ma nulla vieta che la Committenza decida di esigere anche dalle imprese la produzione di quei documenti. Chiaramente, invece, non sarò possibile chiedere al lavoratore autonomo di produrre il Documento di valutazione dei rischi o la formazione generale e specifica in quanto ad esso, si applica il solo art. 21.
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