Nell’introduzione di questa serie di articoli dedicati alle attività di controllo all’interno delle aziende, abbiamo sottolineato come molti dei controlli previsti ed effettuati all’interno delle organizzazioni dipendano da specifiche norme di legge.
In particolare il D.Lgs. 81/2008 impone degli obblighi in merito a svariate attrezzature aziendali.
In questo secondo articolo analizzeremo proprio gli obblighi di legge relativi alla manutenzione delle attrezzature e forniremo alcuni suggerimenti pratici per gestire questi adempimenti.
Tipologie di controlli
I controlli effettuati sulle attrezzature, in base allo scopo e alle modalità con cui vengono condotti, possono essere classificati in 3 differenti tipologie:
1) controllo iniziale: è quello che viene effettuato su un’attrezzatura al momento della messa in servizio al fine di evidenziare il rispetto dei requisiti applicabili, sia quelli cogenti, che quelli richiesti per il suo utilizzo.
Per questa tipologia di controlli assume una particolare rilevanza la pianificazione di contenuti, metodi e tempistiche di esecuzione, al fine di non determinare un danno economico all’azienda legato a ritardi per la messa in esercizio o a utilizzi di attrezzature non conformi.

Scheda controlli generata con AimSafe
2) controllo periodico di funzionamento: periodicamente, l’attrezzatura va sottoposta a controlli finalizzati ad individuare eventuali anomalie prima che possano determinare danni. In questa fase, vengono anche eseguiti interventi di manutenzione preventiva atti ad evitare che un dato componente o sistema possa causare danni.
In questo caso risultano di particolare importanza le tempistiche di pianificazione, che, pur cercando di ridurre al minimo i disagi verso la produzione devono avere una frequenza idonea a garantire il corretto funzionamento.
3) controllo periodico dei dispositivi di sicurezza: questo controllo, a differenza di quello di cui al punto 2, non riguarda il funzionamento dell’attrezzatura ma di quei dispositivi di sicurezza che espletano la loro funzione solo in particolari casi, quali le condizioni di rischio. Questo, determina una difficoltà di individuare eventuali malfunzionamenti se non inducendo la loro attivazione e verificandone il funzionamento.
I controlli obbligatori previsti per legge
Il D.Lgs. 81/2008 prevede una serie di controlli obbligatori su attrezzature e dispositivi di sicurezza. Proviamo a riassumerli.
1. Impianti e dispositivi di sicurezza
Art. 64 comma 1 lettera e
Sebbene non si parli di attrezzature, è importante citare questo articolo proprio per capire al meglio a cosa servano i controlli sui dispositivi di sicurezza.
Prendiamo, ad esempio, le luci di emergenza: come faccio a sapere se funzionano o meno? L’unico modo è provandole, ovvero simulando la condizione che ne determina l’azionamento.
E’ il classico caso dei dispositivi di sicurezza, dove a comandare non è l’affidabilità (per quanto tempo un determinato dispositivo funziona), ma la disponibilità (qual è la probabilità che il dispositivo funzioni quando mi serve). In questi casi, il controllo vuole essere un’attività, determinata nel tempo, finalizzata proprio a verificare che un determinato dispositivo funzioni al momento del bisogno.
2. Attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione
Art. 71 comma 8 lettera a
In questa categoria rientrano attrezzature quali i carriponte, paranchi, gru a torre, ecc. la cui sicurezza, è determinata in maniera decisiva dalle modalità di installazione.
Anche in questo caso, non posso essere sicuro della corretta funzionalità dell’attrezzatura fino a quando non ho attuato una serie di controlli che dovrò annotare.
In questi casi potremmo parlare di collaudo.
3. Attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origini a situazioni pericolose
Art. 71 comma 8 lettera b
Se ho un’attrezzatura che è sicura fin quando è in buono stato, devo adottare un protocollo di controllo, con annessa registrazione, finalizzato a verificare che lo stato della stessa attrezzatura rimanga all’interno di parametri di corretto funzionamento.
In questo caso, la lettera b prevede due tipi di controlli: controlli periodici e controlli straordinari, questi ultimi, da effettuare in occasione di eventi eccezionali.
4. Impianti elettrici e protezione dai fulmini
Art. 86 comma 1
Oltre alla verifica periodica della messa a terra e dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, il datore di lavoro deve definire e attuare un piano di controllo degli impianti elettrici e di protezione dai fulmini. In assenza di decreto specifico (comma 2) si applicano le norme tecniche.
Come per le attrezzature, anche in questo caso, è obbligatoria la registrazione e la messa a disposizione delle autorità (comma 3).
5. Impianti e attrezzature antincendio
D.M. 10/03/1998, allegato IV punto 4.1.3
Anche in questo caso non parliamo di attrezzature nel senso stretto del termine, ma, in questo particolare ambito, il controllo è di grande importanza.
Il controllo comprende sicuramente il controllo semestrale ma può prevedere anche controlli interni per lo più visivi come previsto, ad esempio, nella norma UNI 9994-1:2013 punto 4.4.
6. Apprestamenti, attrezzature di lavoro, impianti e dispositivi nei cantieri temporanei e mobili
Art. 95 comma 1 lettera d
Sono ancora dei controlli finalizzati ad eliminare eventuali difetti che possono indurre pericoli, come previsto per le attrezzature indicate al punto 2.
Nei cantieri temporanei e mobili, tuttavia, vengono utilizzate attrezzature la cui installazione è temporanea e mobile. Per esse, pertanto, risulta di particolare importanza l’effettuazione di controlli volti ad individuare eventuali condizioni legate all’ambiente di lavoro o al luogo di installazione (in piano, di portata sufficiente, ecc.) che potrebbero indurre dei pericoli.
7. Impianti di areazione e condizionamento
Allegato IV punto 1.9.1.4
Il controllo degli impianti aeraulici risulta molto importante al fine di ridurre i rischi legati a cattiva resa o rischi biologici.
Pulizia e sanificazione sono strumenti essenziali e il controllo della loro efficacia è importantissimo.
8. Funi e catene
Allegato VI punto 3.1.2
Le funi e le catene devono essere controllate ogni tre mesi, a meno di diversa indicazione del produttore. Questo si applica anche alle funi e catene inserite all’interno di macchinari quali carrelli elevatori, carriponte, paranchi, ecc.
9. Attrezzature per il sollevamento delle persone non previste a tal fine
Allegato VI punto 3.1.4
Quando per sollevare persone, in condizioni straordinarie, si usano attrezzature non previste a tal fine (es. ceste per carrelli elevatori), si devono adottare specifici controlli prima del loro utilizzo.
Anche in questo caso, vi è un obbligo di registrazione di questi controlli.
10. DPI
Allegato VIII
L’allegato specifica che, per ridurre il rischio di “protezione inadeguata”, si provveda ad effettuare “controlli regolari” sui dispositivi di protezione individuale.
Ulteriori indicazioni
Per le attrezzature di cui ai punti 2 e 3, sono, inoltre previste queste indicazioni che si ritiene siano valide per qualsiasi controllo di cui ai punti precedenti:
- I controlli devono essere effettuati da persona competente;
- I risultati dei controlli devono essere annotati e conservati per almeno 3 anni;
- Se un’attrezzatura viene usata fuori della sede di lavoro, la stessa deve essere accompagnata dal risultato dell’ultimo controllo;
Uno strumento per semplificare la gestione
Al fine di permettere una corretta gestione di manutenzioni, controlli e verifiche su attrezzature, dispositivi e impianti, AimSafe ha creato un sistema gestionale dedicato alla manutenzione delle attrezzature che permette all’utente di definire protocolli di manutenzione e controllo personalizzati e registrare le relative attività effettuate.
Le funzionalità indicate vengono completate da una banca dati di schede attrezzature preconfezionate, redatte in base alla normativa vigente, che l’utente può utilizzare direttamente o modificare in base alle proprie esigenze.
L’uso delle funzionalità proposte consente alle aziende di ridurre il peso degli adempimenti in merito a:
- Gestione delle scadenze: il sistema avverte l’utente delle scadenze prossime nelle manutenzioni e controlli;
- Registrazione e conservazione dei controlli: tutti i controlli effettuati sono richiamabili e conservati sul cloud per permettere di adempiere all’obbligo di tenuta per tre anni;
- Condivisione: permette a più soggetti, anche esterni, di usare la piattaforma creando uno spazio condiviso di lavoro, accessibile da tutti i soggetti preposti e in grado di consentire una verifica “dall’alto” delle attività effettuate;
- Accesso: l’utilizzo di una piattaforma cloud rende sempre disponibile la documentazione necessaria, anche da cellulare, annullando la necessità di allegare ad ogni attrezzatura manuali di manutenzione e registri dei controlli effettuati.
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