L’articolo 26 comma 2 lettera b del D.Lgs. 81/2008 prescrive che, in caso di appalto, i datori di lavoro committente e appaltatori “coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.”.
Tale previsione trova poi compimento nel comma 3 del medesimo articolo e nel D.U.V.R.I. Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza.
Ma cosa si deve intendere per interferenza? Scopriamo con questo articolo. Continua a leggere